Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
RETTORATO E DIREZIONI
Competenze
RETTORATO E DIREZIONIStrutture organizzative in quest'area
- DIREZIONE AREA DI MEDICINA
- DIREZIONE DEL PERSONALE
- DIREZIONE EDILIZIA
- DIREZIONE FINANZA E FISCALE
- DIREZIONE GARE, CONTRATTI E LOGISTICA
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE INFRASTRUTTURE DIGITALI
- DIREZIONE LEGALE
- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
- DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI E STATISTICI
- DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI
- DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
- RETTORATO
